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Nuova norma sicurezza antincendi edifici civili

Il 6 Maggio 2019 è entrato in vigore il Decreto Ministeriale 25/01/19. Detta norma è ad integrazione del già esistente D.M. 15/05/87 che regola la prevenzione incendi negli edifici civili.
La principale novità introdotta riguarda il campo di applicazione: prima del decreto le norme di prevenzione incendi erano applicate agli edifici di altezza antincendio maggiore di 24 m, ora devono essere applicate agli edifici con altezza a partire dai 12 m.
Le attività da eseguire sono commisurate all’altezza degli edifici: obblighi più severi per gli edifici più alti e misure più semplici per gli edifici più bassi.

IL MIO CONDOMINIO SI DEVE ADEGUARE?

Se il tuo condominio ha un’altezza antincendio superiore ai 12 m deve adeguarsi.
L’adeguamento alla normativa è un preciso obbligo di Legge, della cui inosservanza rispondono sia l’amministratore che l’intero condominio – per cui non esiste deroga all’obbligo di adempiere
É NECESSARIO effettuare dei sopralluoghi per poter fare una corretta valutazione del rischio incendio e per poter predisporre le misure idonee da adottare (dispositivi, attrezzature, segnaletica, divieti, precauzioni, etc.).
Considerata la complessità della materia antincendio è bene affidarsi a tecnici competenti in materia.

COME ADEMPIERE AGLI OBBLIHI DI LEGGE?
Scopri il nostro servizio

La nostra società offre consulenza per tutti i nuovi adempimenti previsti dalla norma offrendo la seguente soluzione:

  1. Primo sopralluogo per studio e predisposizione personalizzata del “piano di emergenza ed evacuazione” per informare gli occupanti sulle procedure d’emergenza da adottare in caso d’incendio e sulle misure antincendio preventive da osservare;
  2. Secondo sopralluogo per fornitura e posa di “foglio informativo e cartellonistica” riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l'attivazione dei servizi di emergenza, nonché riportante istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio;
  3. Pubblicazione online del piano di emergenza. Stop all’invio di raccomandate e risparmio notevole di energie e risorse economiche. Ogni occupante potrà prendere visione dell’informativa in qualsiasi momento.
  4. Sopralluoghi periodici di verifica per controllo nelle aree comuni dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio con tenuta di specifico registro.

La tua sicurezza è importante,
conviene informarsi.

Gli edifici, in relazione al livello di rischio incendio, vengono suddivisi in 4 Livelli di Prestazione (L.P.)
Il tuo condominio a quale Livello di Prestazione (L.P.) appartiene?

  • L.P. 0 per gli edifici con altezza antincendi da 12 m a 24 m;
  • L.P. 1 per gli edifici con altezza antincendi oltre 24 m fino a 54 m;
  • L.P. 2 per gli edifici con altezza antincendi oltre 54 m fino a 80 m;
  • L.P. 3 per gli edifici con altezza antincendi oltre 80 m.

Per i livelli di prestazione inferiori (L.P.0 e L.P.1, edifici di altezza antincendio superiore a 12 e fino a 54 m.) sono essenzialmente previste misure gestionali e informative per gli occupanti e di mantenimento delle condizioni di sicurezza e funzionalità degli eventuali impianti presenti, mentre per i livelli di prestazione più elevati (L.P.2 e L.P.3, edifici di civile abitazione di altezza antincendio oltre 54 m e oltre 80 m) sono previste misure gestionali potenziate ed impianti di protezione attiva.

L’elenco completo delle attività e delle prescrizioni per ogni tipologia di L.P. è presente nelle tabelle del DM del 25 Gennaio 2019 che trovi nei documenti utili.

Documenti utili

Approfitta del nostro archivio online per scaricare i documenti ufficiali

D.M. 25/01/19 Aggiornato al > 25/01/2019 scarica >
Termini e definizioni di prevenzione incendi – DM 30 Novembre 1983 Aggiornato al > 30/11/1983 scarica >
Informativa Edilpratiche Aggiornato al > 06/05/2019 scarica >

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News

24 apr 20

Proroga termini decreti legislativi

É stata pubblicata la legge 24 aprile 2020, n. 27 (conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18), che ha differito i termini per la proroga degli atti amministrativi in scadenza. In questo atto di proroga rientra anche la scadenza del 7 maggio 2020, prevista dal DM 25 gennaio 2019 per gli adeguamenti di sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione (art. 3 comma 1.b - edifici di civile abitazione esistenti).
La proroga prevede un differimento di 90 giorni successivi alla fine di dichiarazione dello stato di emergenza. Clicca qui per vedere il testo integrale.

Per approfondire >

Le nuove norme definiscono anche i requisiti di sicurezza antincendio delle facciate per gli edifici di prossima realizzazione e per gli edifici esistenti soggetti a ristrutturazione che comportino modifiche sostanziali. Per modifiche sostanziali si intendono lavori che comportino il rifacimento anche parziale delle facciate per oltre il 50% della loro superficie.

Entro quando e’ obbligatorio mettersi a norma.
Per gli edifici esistenti i termini per adeguarsi alla nuova normativa sono stabiliti in base alla tipologia, ossia:

  • due anni (6 maggio 2021 ) per gli edifici che devono installare impianti di protezione attiva (per gli edifici con H antincendio > 54m);
  • un anno (6 maggio 2020) per i restanti edifici minori che devono adempiere ad obblighi di tipo gestionale (per tutti gli edifici a partire da 12 m)